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| Legge istitutiva Riserva della Duchessa |
Aggiornamento
legge.
www.riservadelladuchessa.it
(Strumenti di attuazione)
1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone un piano di tutela ed utilizzazione del territorio della riserva naturale "Montagne della Duchessa", con il relativo programma di attuazione.
2. Contestualmente alla redazione del piano di tutela ed utilizzazione, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva naturale "Montagne della Duchessa" secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
3. Il piano di tutela ed utilizzazione del territorio ed il relativo programma di attuazione, nonchè il regolamento di attuazione, vengono affissi per trenta giorni, a cura del presidente dell'ente gestore nell'albo del comune di Borgorose.
4. Nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano.
5. Entro i successivi sessanta giorni, l'ente gestore formula, sulle osservazioni presentate, le proprie controdeduzioni ed adotta gli strumenti suddetti.
6. Il piano di tutela ed utilizzazione ed il relativo programma di attuazione vengono approvati con legge regionale. Il regolamento di attuazione viene approvato dalla Giunta regionale sentito il parere delle competenti commissioni consiliari.
7. Il piano di tutela ed utilizzazione del territorio ed il regolamento di attuazione debbono contenere le indicazioni necessarie per assicurare la tutela ed il ripristino degli ecosistemi naturali e per organizzare il razionale utilizzo delle risorse naturali.
8. In particolare, il piano di tutela ed utilizzazione deve contenere le indicazioni relative a: a) le zone di riserva integrale, rappresentate da biocenosi inserite in complessi maggiori o da complessi unitari superstiti e le modalità per la loro tutela; b) le zone di riserva orientata, i relativi programmi di ripristino e tutela delle caratteristiche degli ecosistemi originari e gli interventi e fruizioni in esse attuabili; c) le zone di riserva parziale, i relativi programmi di tutela, ripristino e razionale gestione degli ecosistemi naturali presenti e gli interventi e fruizioni in esse attuabili; d) le eventuali zone di riserva genetica, di cui all'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e le modalità di loro tutela e gestione; e) gli eventuali monumenti naturali, di cui all'art. 5 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e le modalità di loro tutela e valorizzazione; f) le eventuali zone di interesse paesaggistico e le relative norme di tutela da attuare ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431; g) le aree in cui promuovere programmi naturalistici di ricerca, studio e ricostituzione degli ecosistemi originari, i relativi piani di svolgimento; h) un programma specifico di tutela ecologica e studio del bacino del lago della Duchessa, i relativi interventi e le fruizioni in esso compatibili; i) un programma specifico di studio, sperimentazione e gestione, ed i relativi interventi, nel rispetto delle finalità della presente legge, per i terreni già di proprietà dell'istituto sperimentale per la zootecnica di Roma; l) le zone in cui promuovere la fruizione scientifica, didattica e turistica, i programmi e gli interventi da realizzare per consentire il loro ottimale svolgimento, le eventuali strutture specifiche, i percorsi attrezzati segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti della riserva, denominati sentieri "natura"; m) le zone in cui attuare i programmi di tutela, ripristino ed utilizzazione dei boschi di proprietà pubblica e privata all'interno della riserva, secondo quanto stabilito dall'apposito piano di assestamento forestale di cui al successivo art. 10; n) le zone in cui attuare i programmi di tutela, miglioramento ecologico ed utilizzazione dei prati-pascolo di proprietà pubblica e privata all'interno della riserva, secondo quanto stabilito dall'apposito piano di tutela ed utilizzo di cui al successivo art. 11; o) le zone in cui attuare e promuovere le produzioni agricole, al fine di sviluppare forme di agricoltura biologica compatibili con le finalità della riserva, i relativi programmi ed interventi; p) il sistema della viabilità motorizzata, pedonale ed eventualmente equestre e sciistica all'interno della riserva, i relativi interventi di manutenzione o ripristino secondo criteri ecologici; q) le aree nelle quali saranno effettuati interventi diretti da parte dell'ente gestore, la loro natura e modalità di attuazione; r) le zone ed i programmi da realizzare per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, culturale ed edilizio relativamente al territorio della riserva naturale ed agli ambiti comunali in rapporti di continuità funzionale con essa; s) i territori non compresi nella perimetrazione di cui al precedente art. 2 che possiedono caratteristiche ambientali omogenee o siano in rapporti di continuità funzionale ed ecologica con il territorio della riserva stessa e le relative proposte di ottimale gestione.
9. Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e tenendo conto delle finalità della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa", disciplinerà lo svolgimento di tutte le attività consentite all'interno della riserva ed in particolare indicherà: a) le norme di accesso nelle aree di riserva orientata ed eventualmente genetica ed integrale, fermo restando che l'ente gestore potrà riservarsi la facoltà, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico e del competente ufficio regionale di limitare od interdire temporaneamente l'accesso a tali zone per motivi connessi alle esigenze di tutela del patrimonio naturale; b) le norme che regolano la fruizione pubblica, didattica e turistica del territorio e delle strutture della riserva naturale; l'ente gestore potrà anche stabilire che il pubblico acceda a determinate aree o servizi della riserva naturale dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l'ufficio regionale competente in materia di parchi e riserve naturali; c) l'eventuali norme per la tutela e la razionale fruizione del bacino del lago della Duchessa; d) le norme che disciplinano la ricerca scientifica; e) le norme che disciplinano la raccolta di minerali e fossili, di reperti paleontologici, paletnologici, vegetali ed animali in genere; f) le norme che disciplinano le riprese cine-fono-fotografiche; g) le norme che disciplinano l'apposizione di insegne informative e pubblicitarie; h) le norme relative a criteri o modalità degli indennizzi ed eventuali incentivi destinati alla tutela, ricostituzione ed utilizzo del patrimonio forestale di proprietà pubblica e privata, fatti salvi i diritti dell'uso civico di legnatico della popolazione residente secondo quanto stabilito dal piano di assestamento di cui al successivo art. 10; i) le modalità per l'assistenza tecnica ai privati per il miglioramento ecologico dei boschi di loro proprietà, nonchè le norme per l'incentivazione degli interventi di miglioramento secondo i criteri indicati dall'ente gestore; l) le norme e le modalità per la raccolta dei fondi ipogei ed epigei e dei prodotti spontanei del bosco; m) le norme relative a criteri e modalità degli indennizzi ed eventuali incentivi destinati alla tutela, miglioramento ecologico e razionale utilizzo del patrimonio di prati-pascolo di proprietà pubblica e privata all'interno della riserva naturale fatti salvi i diritti d'uso civico di pascolo della popolazione residente, secondo quanto stabilito dall'apposito piano di tutela ed utilizzo di cui al successivo art. 11; n) le norme ed eventuali incentivi per lo sviluppo delle forme di agricoltura compatibili con l'ambiente e le finalità della riserva naturale; o) le norme che regolano il transito dei mezzi motorizzati e meccanici all'interno della riserva naturale, fatto salvo il diritto di transito ai mezzi di servizio e soccorso a quelli della pubblica autorità per lo svolgimento dei compiti di istituto e su autorizzazione dell'ente gestore, a quelli necessari per lo svolgimento delle attività agrozootecniche e forestali; p) le norme e gli incentivi per la realizzazione dei programmi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, culturale ed edilizio nel territorio della riserva naturale ed eventualmente negli ambiti comunali in rapporto di continuità funzionale con essa.
10. Il regolamento di attuazione dovrà essere adeguato alle indicazioni fornite dal piano di assestamento forestale di cui al successivo art. 10 e dal piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo di cui al successivo art. 11.
11. Entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione degli strumenti di attuazione della riserva naturale della "Montagne della Duchessa", l'ente locale interessato dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico alle indicazioni e prescrizioni contenute negli strumenti attuativi della riserva naturale per il relativo territorio.
12. Le concessioni od autorizzazioni relative a manufatti, opere od attività ricadenti nel territorio della riserva naturale saranno rilasciate dall'ente locale competente previo nulla-osta dell'ente gestore che dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine, senza che sia intervenuto un parere in merito da parte dell'ente gestore, il nulla-osta dovrà intendersi rilasciato.
13. Al fine di concorrere alla migliore attuazione delle finalità istitutive della presente legge, l'ente locale competente, in fase di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, provvederà ad inserire previsioni e normative, ovvero ad adeguare quelle vigenti, ai criteri ed ai contenuti degli strumenti attuativi della riserva naturale anche per le porzioni di territorio di sua pertinenza non incluse nella perimetrazione di cui al precedente art. 2 ma indicate negli strumenti attuativi per la loro continuità funzionale e correlazionale ecologico-territoriale con il territorio della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa".
14. Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma l'ente gestore non abbia predisposto gli strumenti di attuazione previsti dalla presente legge, la giunta regionale in via sostitutiva, e secondo le modalità stabilite ai precedenti commi predispone la proposta degli strumenti di attuazione della riserva naturale "Montagne della Duchessa" e la presenta al consiglio regionale per l'approvazione come previsto dal presente articolo.
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