1. Per le sanzioni amministrative relative alle
violazioni dei vincoli e dei divieti o alla inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva
naturale delle "Montagne della Duchessa", si applica quanto previsto dall'art.
16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
2. La sanzione
amministrativa minima č stabilita in L. 200.000, quella massima in L. 2.000.000
In caso di recidivitā le sanzioni vengono raddoppiate.
3. La sanzione
amministrativa per le violazioni delle norme urbanistiche contenute nella
presente legge č stabilita nella misura minima di L. 3.000.000 ed in quella
massima di L. 20.000.000
4. Per quanto non esplicitamente previsto nella
presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.