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...... :
| Legge istitutiva Riserva della Duchessa |
Aggiornamento
legge.
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(Piano di assestamento forestale)
1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore predispone un piano di assestamento forestale per i boschi ricadenti all'interno della riserva naturale, improntate a criteri ecologici e di selvicoltura naturalistica.
2. Fatte salve le esigenze dell'uso civico di legnatico da parte della popolazione residente, nel piano di assestamento forestale si dovranno individuare le aree destinate a tale scopo.
3. Il piano di assestamento forestale dovrà prevedere la tutela ed il ripristino delle biocenosi originarie, nella loro concretezza e con riguardo agli aspetti della componente faunistica, nonchè la razionale utilizzazione del patrimonio boschivo pubblico e privato.
4. Il piano di assestamento dovrà indicare a tale scopo: a) le zone, le misure e gli interventi necessari per la tutela ed il ripristino della composizione floristica e della struttura naturale del patrimonio forestale, per la salvaguardia della vegetazione arbustiva e degli esemplari vetusti, nonchè per la salvaguardia delle formazioni di particolare interesse fito-sociologico; b) le zone da destinare all'esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente e le modalità di sua attuazione; c) l'eventuali zone in cui incentivare le attività selvicolturali produttive compatibili con i programmi di salvaguardia ambientale e le relative modalità di intervento; d) le modalità e gli interventi atti alla efficace tutela del patrimonio forestale del pericolo degli incendi boschivi.
5. Nell'ambito del bilancio di gestione della riserva naturale saranno previste le risorse finanziarie destinate all'indennizzo delle eventuali diminuzioni di reddito documentate per i proprietari di boschi pubblici e privati, derivanti dalle prescrizioni riportate nel piano stesso.
6. I criteri e le modalità di indennizzo saranno stabilite dall'ente gestore di concerto con le amministrazioni separate dei beni di uso civico di Corvaro, S. Stefano, S. Anatolia e con gli uffici regionali competenti.
7. Il piano di assestamento forestale sarà inviato alla Giunta regionale per l'approvazione, sentito il parere dei competenti uffici regionali. L'ente gestore, sulla base del piano di assestamento forestale indicherà annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi che verranno erogati dall'ente gestore secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.Nello stesso bilancio di previsione saranno indicate le somme necessarie all'eventuale acquisizione di aree boschive.
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