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| Legge istitutiva Riserva della Duchessa | Aggiornamento legge.

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(Norme particolari)

1. Per gli indennizzi dei mancati redditi derivanti ai proprietari pubblici e privati di boschi e prati-pascolo dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo e dei prati-pascolo ricadenti nel territorio della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa", in attesa della approvazione degli strumenti di attuazione di cui al precedente art. 9 e dei piani di cui ai precedenti artt. 10 e 11, sarà utilizzata parte dei fondi destinati alla gestione della riserva stessa.

2. Nelle more della adozione degli strumenti di attuazione di cui al precedente art. 9 e dei piani di cui ai precedenti artt. 10 e 11, alla erogazione degli indennizzi provvederà la Giunta regionale, per il settore forestale secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 e relativamente ai prati-pascolo sentiti gli uffici regionali competenti, utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge.

3. Per il rimborso dei danni provocati al patrimonio zootecnico all'interno della riserva naturale delle specie selvatiche di particolare valore naturalistico, da canidi selvatici o rinselvatichiti, l'ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati, per la gestione ordinaria della riserva stessa, previo accertamento dei danni da parte delle competenti autorità regionali congiuntamente al personale di vigilanza e tecnico della riserva naturale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 28 settembre 1982, n. 48.

4. Per il rimborso dei danni arrecati alle attività agricole all'interno della riserva naturale dalla fauna selvatica in essa tutelata e stabilmente presente, l'ente gestore potrà utilizzare parte dei fondi di gestione ordinaria, previo accertamento dei danni da parte del personale di vigilanza e tecnico della riserva naturale o di eventuale perito appositamente incaricato dall'ente gestore.

5. L'ente gestore potrà procedere, secondo quando previsto nell'art. 13 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sulla base degli strumenti attuativi di cui al precedente art. 9 e per necessità di particolare tutela o comunque connesse con le finalità istitutive della riserva stessa, alla acquisizione di aree ed immobili secondo le procedure vigenti in materia e sentito il parere delle competenti strutture regionali.

6. In attesa della approvazione degli strumenti attuativi di cui al precedente art. 9 e dei piani di cui ai precedenti artt. 10 e 11, nel territorio della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa" è consentita la realizzazione delle seguenti opere, nelle modalità precisate , in attuazione degli eventuali programmi predisposti dagli enti locali e già approvati dalla Regione, od in fase di attuazione, ovvero in progettazione o di interesse per il loro valore sociale, fatte salve le norme di approvazione da parte degli enti locali competenti e della Regione:
a) realizzazione di due rifugi montani a supporto delle attività di allevamento e per eventuale parziale supporto alle attività di ricerca e turismo didattico, nonchè per le esigenze di soccorso alpino, in località Fossa Conca - Fonte la Vena (località sita alle quote superiori della Fossa Conca) in prossimità di preesistenti stazzi; i suddetti manufatti dovranno risultare in armonia con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del luogo, rispettando una tipologia a pianta monolocale ed a volumi semplici (piano unico) con rivestimento esterno in pietra viva, provvedendo a fornire comunque un totale di otto posti letto riservati agli allevatori locali, un eventuale locale per la conservazione e prima trasformazione dei prodotti caseari ed una eventuale dotazione di energia elettrica mediante generatore di alimentazione eolico-solare o comunque di tipo acusticamente schermato;
b) ripristino ed adeguamento per le esigenze zootecniche e per servizio della struttura artificiale di raccolta delle acque meteoriche e naturali sita nella suddetta località Fossa Conca - Fonte la Vena; tali interventi dovranno risultare in armonia con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del luogo;
c) elettrificazione della frazione Cartore mediante cavi interrati lungo il tracciato della carrareccia che collega la suddetta frazione al km 16.800 circa della strada statale n. 578; eventuali indispensabili palificazioni connesse a questo o ad altro servizio essenziale, dovranno essere realizzate solo lungo il tracciato della suddetta carrareccia con l'impiego di materiale ligneo e comunque secondo criteri tali da non pregiudicare l'aspetto paesaggistico e la tutela della fauna selvatica nel territorio attraversato;
d) eventuali interventi di manutenzione e restauro, nel rispetto dei tracciati e delle sezioni tipo originarie e secondo criteri ecologici, mediante l'impiego di procedure e materiali idonei, lungo il tracciato della carrareccia che collega le località Valle Amara, Piletta, Fossa Conca fino alle prossimità di Fonte la Vena e lungo il tracciato della carrareccia che collega le località Cartone, Valle della Cesa, Praticchio del Tordo fino a Le Caparnie;
e) eventuale adeguamento del rifugio montano identificato con il n. 5 sito in località Le Caparnie, per una sua destinazione a supporto delle attività di ricerca e turismo didattico nonchè per le esigenze di soccorso alpino; tale adeguamento dovrà comunque rispettare le volumetrie originarie del manufatto e dovrà procedere al miglior inserimento paesaggistico dell'opera mediante rivestimento esterno in pietra viva ed altri accorgimenti idonei; la eventuale dotazione di energia elettrica dovrà essere realizzata mediante generatore ad alimentazione eolico-solare o comunque di tipo acusticamente schermato;
f) eventuale allestimento di una struttura artificiale per la raccolta delle acque stagionali disperdentisi, da destinare agli usi zootecnico e di servizio, nella località comunemente denominata "Fontanone, sita in prossimità della confluenza della Valle dell'Asino nella Valle Amara, sulla sinistra orografica di quest'ultima; la realizzazione dell'opera è in ogni caso subordinata alla tutela delle caratteristiche e peculiarità idrogeologiche del territorio della riserva naturale e dovrà risultare in armonia con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del luogo.



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