1. Con la presente legge, l'ente gestore č autorizzato a stipulare convenzioni, sentito il parere del competente ufficio regionale, con enti
pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, con associazioni riconosciute operanti a livello regionale o locale nel settore
ambientale, storico-archeologico e culturale, per la gestione dei servizi generali, comprese le attivitā progettuali e di ricerca, necessari al
funzionamento ordinario e straordinario della riserva naturale