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L.R. 06 Ottobre 1997, n. 29
Norme in materia di aree naturali protette regionali. (1)
Capo IV
Sorveglianza e sanzioni
Art. 37
(Sorveglianza)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, sono incaricati
di far rispettare la presente legge tutti i soggetti cui sono
attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti
amministrativi in base alla normativa vigente nonché gli ufficiali e
gli agenti del Corpo forestale dello Stato, previa stipulazione di
apposita convenzione ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l.
394/1991.
Art. 38 (12b)
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei
vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme
stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole
aree naturali protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro
259,00 a euro 2.590,00. Nel caso di più violazioni si applica quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette
possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili
pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il
massimo previsti dal comma 1.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle
sanzioni si applicano le disposizioni degli articoli 182 e 208 della
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo).
4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma
dell'articolo 18 della l. 349/1986 e successive modifiche, al
risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di
gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei
luoghi.
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